Regolamento del Porto CALAVERDE
PREMESSA
La CALAVERDE s.r.l., con sede legale in Cagliari, alla via Millelire n°1, ha costruito, in virtù dell'atto di sottomissione in data 20.10.1981, n°176, stipulalo con l'Amministrazione Marittima e concessione ad edificare n°1578, rilasciala in data 19.03.1981 dal Comune di Pula, unapprodo turistico in Loc. "Santa Margherita di Pula".
La medesima società ha poi sottoscritto, in data 09.06.1999, con la Capitaneria di Porlo del Compartimento Marittimo di Cagliari, l'Atto di Concessione Demaniale Marittima n°l/99 del Registro delle Concessioni e n°71/99 del Repertorio degli Alti, relativo ad aree demaniali a terra e a mare della superficie complessiva di 22.300 mq., per la durata di anni 30 (trenta), a decorrere dal 20.10.1981, per l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima situata in Loc."Santa Margherita di Pula", allo scopo di costruire un approdo turistico.
La società, in seguito alla scadenza della Concessione Demaniale succitata, avvenuta in data 19.10.2011. ha presentato nuova istanza al fine del rilascio della proroga del termine, allibrata al Prot. n° 17369, in data 05.05.2011.
In data 24.06.201 I, la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha accolto l'istanza di cui sopra con Dclib. G.R. n°28/45 (modificando Tari. 27 del precedente atto di indirizzo n°25/42.in data 01.07.2010), autorizzando il rilascio della suddetta proroga fino alla data del 31.12.2015.
ARTICOLO 1
NORME GENERALI.
Il presente regolamento disciplina l'uso del porto turistico di Cala Verde, silo nel Comune di Pula, in regime di concessione alla Calaverde s.r.l.
La Calaverde s.r.l. potrà, in ogni momento e con l'approvazione della Capitaneria di Porlo di Cagliari Sezione Tecnica e dell'Assessorato Enti Locali Direttore Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, aggiornare il presente regolamento con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per mantenere, sino al termine della concessione, la massima funzionalità, efficienza e sicurezza del porto.
La Calaverde s.r.L, nel presente regolamento, sarà chiamata "CONCESSIONARIA". Con la denominazione "UTENTE", nel presente regolamento, verrà identificata la persona fisica o l'Ente a cui risulti assegnato l'ormeggio.
Le unità da diporto degli Utenti, dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni dei legge e con le prescrizioni emanate dalle competenti Autorità relative alle navi e imbarcazioni da diporto nazionali ed estere e dovranno essere efficienti al fine della sicurezza in navigazione e stazionamento.
Le unità da diporto devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche.
Ogni eventuale danno alle attrezzature portuali o alle unità da diporto presenti nel Porto,causati da difettoso ormeggio c/o manovra delle unità da diporto, sarà totalmente imputabile all’Utente.
Il Concessionario sarà tenuto a dare opportuna conoscenza e massima pubblicità al presente Regolamento, allo scopo di consentile a tutti gli Utenti di avere piena cognizione delle norme che lo compongono.
A tal fine, il presente Regolamento dovrà essere anche esposto in luogo ben visibile all'interno del Porto.
ARTICOLO 2
DIREZIONE.
La Direzione si articola in tre "sezioni".
1 – Traffico e operatività.
2 – Amministrazione e servizi marittimi.
3 – Servizi ricettivi.
Per la gestione dei singoli servizi allo stazionamento delle imbarcazioni/natanti da diporto ed eventualmente di quelli di assistenza tecnica e ricettiva, la Concessionaria potrà avvalersi di organismi societari e consortili.
A ciascun Utente viene assegnata una superficie di ormeggio, con indicazione della categoria e del numero progressivo corrispondente.
Agli effetti dell'inserimento nella categoria di appartenenza, le dimensioni delle unità da diporto si intendono riferite agli effettivi ingombri e cioè il fuori tutto delle stesse.
I posti di ormeggio sono numerati ed annotati nell'apposito registro tenuto dal Concessionario con l'indicazione dei nominativi degli Utenti e degli estremi di individuazione delle unità da diporto.
La manutenzione delle banchine sarà effettuata a cura della Concessionaria.
La medesima, in particolare, dovrà effettuare una periodica ed accurata verifica dello stato del Porto, con cadenza almeno semestrale, per accertare la funzionalità e la sicurezza degli ormeggi, con particolare riferimento alla idoneità delle bitte, delle catenarie e dei corpi morti.
Degli esiti di tale verifiche, la Concessionaria dovrà dare comunicazione alle Autorità competenti.
La Concessionaria, infine, dovrà curare il controllo semestrale dei presidi fissi e mobili antincendio, attraverso apposita Ditta specializzata.
Gli esiti di detti controlli andranno annotati nel "Registro sicurezza antincendio'", da tenersi costantemente aggiornato e dovranno essere comunicati alle Autorità competenti.
L’Utente sarà tenuto alla custodia, alla manutenzione ed alla sostituzione del gavitello individuale, ove previsto, delle cime di ormeggio e dei rinvii in banchina.
La Concessionaria, inoltre, garantisce l'ormeggio alle imbarcazioni di proprietà dello Stato che, per motivi del loro ufficio, dovessero recarsi nel Porto.
Il personale del Porto, durante l'espletamento del servizio, dovrà indossare una divisa omogenea ed idonea ad un agevole riconoscimento da parte degli Utenti, esponendo anche un distintivo di riconoscimento ben visibile.
Tutto il personale suddetto dovrà essere dotato di apposito apparato portatile VHF, allo scopo dipoter comunicare immediatamente sia con le unità da diporto che intendono utilizzare l'approdo, sia con la Direzione del Porto, sia con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari.
ARTICOLO 3
SEZIONE TRAFFICO E OPERATIVITÀ'
Le aree disponibili del Porto di Cala Verde consentono l'ormeggio secondo il progetto di n° 88 unità ripartile in quattro categorie come indicate nel seguente prospetto:
CAT. I (FINO A mi. 7.00) n. 57
CAT. II (FINO A mt.8.00) n. 12
CAT. III (FINO A mt. 10.00) n. 13
CAT. IV (FINO A mt. 12.00) n. 6
Gli ormeggi sono assegnati, ai fini della loro utilizzazione, a lungo e breve termine, tenuto conto delle domande pervenute.
L'Utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un ormeggio per un periodo superiore ad un anno e non superiore a quattro anni deve stipulare con la Concessionaria apposito atto di assegnazione di ormeggio, ove debbono essere indicate le esatte dimensioni dell'unità da diporto per l'inserimento nella categoria di appartenenza.
Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'unità da diporto (compresi l'eventuale delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza quali pinne stabilizzatrici, etc), il quale non può avere, né in lunghezza ne in larghezza, dimensioni superiori a quelle della categoria di ormeggio di appartenenza, salvo la tolleranza dell'1%.
ARTICOLO 4
DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI ASSEGNATI PER L'INTERA DURATA
DELLA CONCESSIONE.
La concessione dell'ormeggio è effettuata alla persona titolare dell' unità da diporto e non è cedibile.
Qualora l'Utente usufruisca dell'ormeggio assegnatogli per una unità da diporto di dimensioni superiori a quelle della categoria oggetto dell'atto di assegnazione, la Concessionaria potrà immediatamente risolvere il rapporto senza che l'Utente medesimo abbia nulla a pretendere. Dal momento della consegna. l'Utente ha la piena disponibilità dell'ormeggio e la Concessionaria si impegna a mantenerlo libero nel caso in sua assenza dall'approdo turistico per un qualsiasi periodo di tempo.
Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro tenuto dalla Direzione del Porto, con l'indicazione dei nomi degli Utenti, i quali devono sempre ormeggiare le proprie unità da diporto al posto loro assegnato, salvo particolari casi autorizzati di volta in volta dalla Direzione medesima.
In ogni caso di decadenza o cessione del diritto di ormeggio (risoluzione dell'assegnazione dell'ormeggio, etc), l'Utente è obbligato a rimuovere la proprio unità da diporto. Ove non vi provveda, la Direzione del Porto ricorrerà alla rimozione forzosa dell'unità da diporto anche ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale, nel quale caso all'Utente verranno addebitate le relative spese.
ARTICOLO 5
DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI ASSEGNALI PER PERIODI DI TEMPO NON
SUPERIORI AD UN ANNO.
L'Utente che intende fruire di uno degli ormeggi destinati dalla Concessionaria alla utilizzazione a breve termine, deve presentare richiesta scritta su apposito modulo alla Direzione del Porto, precisando in particolare:
a) Le dimensioni della propria unità da diporto, come precisato al precedente art. 3.
b) Il periodo durante il quale intende avere la disponibilità dell'ormeggio,
c) La categoria e il numero dell'ormeggio desiderato, scelto tra quelli disponibili.
L'Utente è tenuto a fornire tutte le altre notizie indicate nel modulo suddetto.
Per l'utilizzo dell'ormeggio come sopra richiesto, la Direzione del Porto riscuoterà anticipatamente la tariffa all'atto dell'assegnazione dell'ormeggio stesso. L'Utente che ha ottenuto l'assegnazione di un ormeggio per un periodo di almeno un mese, qualora non intenda rinnovare l'assegnazione, è tenuto a darne disdetta alla Direzione del Porto. L'Utente assegnatario di un ormeggio per la durata di un anno, qualora non intenda rinnovare tale utilizzo, è tenuto a darne disdetta alla Direzione del Porlo con l'anticipo di almeno trenta giorni.
L'Utente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme versate per i periodi di mancato utilizzo dell'ormeggio.
Saranno riservati il 10% dei posti di attracco per unità da diporto in transito.
ARTICOLO 6
SERVIZI SUSSIDIARI A PAGAMENTO.
La Concessionaria, per il tramite della Direzione del Porto, cura la somministrazione dell'acqua e provvede all'allacciamento e utenza dell'energia elettrica.
L'Utente è tenuto a rimborsare alla Concessionaria le spese inerenti le forniture ed utenze sopra citate, con le modalità indicate nel successivo art. 10.
Per l'eventuale servizio telefonico, sarà addebitato all'Utente l'importo relativo alle conversazioni effettuate, qualora gestite dalla Concessionaria. Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 cc.
In caso di mancato pagamento da parte degli Utenti con contratti mensili o al transito dell'importo della fornitura dei succitati servizi, la Concessionaria e, per suo conio, la Direzione del Porto, avranno il diritto di sospendere la somministrazione, sino all'adempimento da parte dell'Utente, preventivamente avvertito a mezzo racc. a.r..
Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato neanche dopo la precedente diffida, alla Concessionaria è riconosciuto il diritto di risolvere l'atto di assegnazione di ormeggio, fermo restando ogni ulteriore azione per il recupero del credito ed eventuale risarcimento dei danni.
ARTICOLO 7
PRESTAZIONI DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
PORTO GARANTITE GRATUITAMENTE AGLI UTENTI.
La Direzione del Porto, curerà l'esecuzione dei seguenti servizi:
A – Pulizia dello specchio acqueo portuale.
B – Pulizia dei pontili e delle banchine.
C – Raccolta dei rifiuti di bordo.
D – Servizio antincendio e antinquinamento.
E – Manutenzione ordinaria degli impianti e degli arredi portuali.
F – Pubblica illuminazione del porto, nelle aree di sua competenza.
G – Vigilanza.
ARTICOLO 8
VIGILANZA.
La Direzione del Porto, curerà la vigilanza dell'ambito portuale a mezzo del proprio personale.
La vigilanza è estesa alle unità da diporto degli Utenti, agli impianti e alle attrezzature dell'approdo.
II personale addetto al servizio di vigilanza, dovrà assicurare il rispetto da parie di tutti delle norme vigenti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre prescrizioni regolarmente impartite.
Gli addetti alla vigilanza devono tempestivamente comunicare alla Direzione del Porlo i nominativi dei trasgressori per i conseguenti provvedimenti da adottarsi a loro carico.
In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parie di un Utente, è riconosciuta alla Concessionaria la facoltà di espellerlo dall'approdo senza che il medesimo abbia nulla a pretendere.
Per l'Utente vincolato dall'assegnazione di ormeggio, la Concessionaria, nei casi più gravi, avrà la fcoltà i risolvere l'assegnazione stessa.
ARTICOLO 9
ASSICURAZIONI.
Le unità da diporto degli Utenti dovranno essere assicurale per responsabilità civile verso terzi, comprendendosi tra i rischi assicurati anche gli eventuali danni apportali ad altre imbarcazioni/natanti nonché alle attrezzature ed impianti del Porto, per massimali in ogni caso non inferiori a quelli che verranno annualmente indicali dal Concessionario ed adeguati al valore delle unità da diporto.
La polizza dovrà essere esibita dall'utente alla Concessionaria a semplice richiesta, la Concessionaria non risponde di furti di imbarcazioni/natanti, autoveicoli, motocicli nonché di qualsiasi danno a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'approdo anche da parte di
persone o cose estranee all'approdo stesso.
ARTICOLO 10
PAGAMENTO TARIFFE E SERVIZI.
Quale corrispettivo dei servizi connessi alla concessione d'ormeggio, gli Utenti sono tenuti a versare anticipatamente l'importo determinato nel tariffario e messo a disposizione degli Utenti dalla Direzione del Porto.
Dette tariffe dovranno essere esposte all'interno del Porto e pubblicizzate, in forma idonea, al fine di consentire agli Utenti di poter verificare il costo per ogni singolo servizio rispetto al posto di ormeggio.
ARTICOLO 11
SERVIZI RICETTIVI.
Per le eventuali prestazioni di conforto, per quelli di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente ai fornitori dei servizi medesimi.
ARTICOLO 12
OCCUPAZIONE AREE COPERTE E SCOPERTE.
Per l'occupazione di qualsiasi genere da parte dell'unità da diporto, di aree coperte e scoperte, devono essere corrisposti alla Concessionaria, tramite la Direzione del Porto, gli importi delle tariffe dallo stesso fissate.
le occupazioni vengono autorizzate dalla Concessionaria per il tramite della Direzione del Porto.
L'autorizzazione stabilisce la durata nonché ogni altra disposizione e condizione dell’ occupazione.
Nelle occupazioni di aree coperte l'Utente è obbligato ad eseguire le necessarie opere di recinzione mobile ed impianti di qualsiasi genere, secondo i criteri tecnici e le tipologie
predisposte dalla Concessionaria.
ARTICOLO 13 ALAGGIO
E VARO DI IMBARCAZIONI E NATANTI.
L'impiego delle gru semoventi e simili nonché le operazioni di alaggio e di messa a mare dei natanti/imbarcazioni, sono soggette a tariffe applicate od approvate dalla Concessionaria, i cui importi devono essere versati direttamente alla Direzione del Porto secondo le tariffe applicate. E' vietalo l'ingresso nell'approdo di qualsiasi mezzo mobile di sollevamento, salvo quelli espressamente autorizzati dalla Concessionaria.
Parimenti è vietata, nell'ambito portuale, qualsiasi attività di assistenza, di riparazione e raddobbo di natanti/imbarcazioni a carattere saltuario o abituale, senza la preventiva autorizzazione della Concessionaria.
Quale corrispettivo dei servizi connessi alla concessione d'ormeggio, gli Utenti sono tenuti a versare anticipatamente l'importo determinato nel tariffario e messo a disposizione degli Utenti dalla Direzione del Porto.
Dette tariffe dovranno essere esposte all'interno del Porto e pubblicizzate, in forma idonea, al line di consentire agli Utenti di poter verificare il costo per ogni singolo servizio rispetto al posto di ormeggio.
Conseguentemente, ogni e qualsiasi attività di manutenzione sulle singole unità dovrà essere affidata esclusivamente all'esecuzione della Concessionaria ovvero essere disposta ed effettuata dal singolo Utente al di fuori dell'area portuale.
L'impiego dello scalo di alaggio è disciplinato dalla Concessionaria per il tramite della Direzione del Porto.
Le relative tariffe sono emanate dalla Concessionaria e periodicamente aggiornate.
E’ vietata l'esecuzione da parie dell'Utente di lavori di qualsiasi tipo a bordo delle unità ormeggiate, sulle banchine, sui pontili ed in tutto l'ambito portuale.
ARTICOLO 14
NORME DI COMPORTAMENTO – MANOVRE E VELOCITA' IN PORTO.
(specchio acqueo)
Tulle le manovre eseguite all'interno del Porto dovranno effettuarsi attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione del Porto. la quale potrà anche disporre movimenti d'autorità, qualora si si rendesse necessario per esigenze particolari.
Nell'ambito del Porto la velocità massima consentila è di 3 nodi (5 Km. all'ora).
Le unità da diporto che entrano o escono dal Porto hanno l'obbligo di mantenersi sempre nella mezzeria destra dell'imboccatura, al fine di evitare pericoli di collisioni.
ARTICOLO 15
NORME DI COMPORTAMENTO – ACCESSO, MANOVRE E VELOCITA'.
(terraferma)
L'accesso di persone o veicoli all'interno del Porto e nelle banchine può essere consentilo solo previa formale richiesta e conseguente autorizzazione della Direzione del Porlo.
Gli autoveicoli, in particolare, dovranno essere parcheggiati o detenuti – a pagamento – in sosta, in appositi spazi appositamente delimitati e gestiti dalla Concessionaria.
La conduzione dei veicoli deve essere effettuata con la massima cautela ed a una velocità non superiore ai 10 km. all'ora.
Possono accedere in Porto tutti i mezzi degli Organi dello Stato, dell'Autorità Marittima e delle
Forze di Polizia.
Gli Utenti, per depositare persone e bagagli, possono accedere al Porlo con le loro autovetture, rimorchi o altri veicoli trainali, al punto più vicino alle loro unità da diporto, mediante esibizione di apposito contrassegno che sarà rilasciato alla stipula dell'atto di assegnazione di ormeggio, attenendosi alle norme di circolazione, come indicato dall'apposita segnaletica stradale.
Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati in apposito parcheggio interno per le vetture titolari di posto auto ed esterno per quelle che ne fossero sprovviste.
ARTICOLO 16
BREVI ASSENZE DALL'ORMEGGIO.
Per motivi di sicurezza, l'Utente che prevede di lasciare l'ormeggio per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione all'ufficio operativo della Direzione del Porto, indicando possibilmente la destinazione e/o il probabile orario di rientro.
Analoga comunicazione l'Utente e tenuto a fare in caso di previsto rientro oltre le ore 21:00 p.m..
ARTICOLO 17
NORME DI SICUREZZA.
Tulle le unità che approdano nel Porto, devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento.
Al riguardo, è esclusa ogni responsabilità a carico della Concessionaria.
la Direzione dell'approdo può disporre ispezioni in qualsiasi momento ai fini della prevenzione di incidenti e danni.
ARTICOLO 18
USO DELLE ANCORE.
Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali d'ormeggio, è formalmente vietato a tutte le imbarcazioni/natanti, salvo casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore.
ARTICOLO 19
RUMORI MOLESTI.
Le prove dei motori e qualsiasi altro rumore molesto sono vietali – durante il periodo Giugno/Settembre – prima delle ore 10:00 a.m. e dopo le ore 20:00 p.m., nonché dalle ore 12:30 a.m. alle 15:30 p.m..
ARTICOLO 20
PROIETTORI – INQUINAMENTO.
All'interno del Porto è vietato l'uso dei proiettori, la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto delle immondizie ed ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento, odori sgradevoli o insudiciamento delle banchine e dello spessore acqueo.
In particolare, nello specchio acqueo portuale è vietalo l'uso degli impianti igienici di bordo con diretto scarico a mare e, a tal fine, gli Utenti potranno essere obbligati a dotare le unità da diporto di adeguate attrezzature.
Nel Porto è fatto assoluto divieto di pesca e di balneazione.
Per motivi di sicurezza, e proibito l'accesso alle scogliere.
Ogni lavoro che comporti disagio o molestia agli altri Utenti, deve essere effettuato nella zona espressamente riservata.
ARTICOLO 21
ANIMALI.
All'interno ilei Porto, gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco.
In ogni caso, dovranno essere prose tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza in ambito portuale degli animali possa recare molestia e disagio agli Utenti.
ARTICOLO 22
ATTIVITÀ' COMMERCIALI E PROFESSIONALI.
le unità da diporto non possono mai costituire sede di attività commerciali e professionali.
ARTICOLO 23
ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO.
la Concessionaria dispone di una appropriata organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato. Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa provocare incendi, inquinamento o altri danni, l'Utente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
A Aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento degli stessi.
B – Curare che le apparecchiature elettriche e radio-elettriche del proprio natante siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e isolamento.
C – Il rifornimento di carburante deve essere eseguito soltanto nella zona a tale scopo attrezzata o destinata.
D – I compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido devono essere convenientemente aerati e strutturalmente separati dai locali destinati ad alloggi.
E – Gli estintori montati sulle unità devono essere nel numero prescritto dalle norme vigenti in materia ed in perfetto stato di funzionamento.
F – In caso di inizio di incendio, tutto dovrà essere messo in funzione per lottare con i mezzi più appropriati per circoscrivere e domare l'incendio, provocando immediatamente l'intervento del personale antincendio del Porto e, poi, informando la Direzione.
G – In caso di versamento accidentale di idrocarburi sulle banchine, sui pontili o nello specchio acqueo, l'Utente responsabile deve immediatamente prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti a limitare o contenere i danni, informando immediatamente il personale antinquinamento e la Direzione del Porto.
Salvo il risarcimento di eventuali danni, l'Utente deve provvedere al pagamento delle spese per la pulizia dello specchio acqueo e delle strutture interessale.
le operazioni di bunkeraggio alle unità, tramite rimpianto fisso di distribuzione carburanti di cui alla Concessione n … in data …. dovranno essere effettuale con l'osservanza delle norme in vigore, nel pieno rispetto delle norme di esercizio allegate al certificalo di prevenzione incendi, ex Legge ii°966/1965, rilascialo dal Comando Provinciale VV.FF. di Cagliari ed in ossequio a quanto stabilito dalla Capitaneria di Porto di Cagliari con l'Ordinanza n°…/2012, in data …
E' assolutamente ed in ogni caso vietato fornire carburante agli Utenti mediante bodoni e/o contenitori di qualsiasi genere.
Qualora i proprietari di unità da diporto non osservino le cautele e le prescrizioni previste nella detta Ordinanza, il Responsabile della gestione dell'impianto fisso di distribuzione carburanti dovrà sospendere o non iniziare le operazioni di rifornimento, segnalando l'accaduto all'Autorità competente per l'adozione dei provvedimenti del caso.
ARTICOLO 24
NORME APPPLICABILI.
L’Utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza. Per quanto attiene l'esercizio della polizia sull'uso del demanio marittimo, si fa riferimento agli arti. 30 e 81 del Codice della Navigazione ed agli artt. 59 segg. del relativo regolamento d'esecuzione (PARTE MARITTIMA).
Le unità da diporto in transito, godono di tutti i servizi organizzati e, conseguentemente, sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento in quanto applicabili.